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Tribunale per i minorenni di Taranto - Ministero della Giustizia

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Giudici onorari

COMPETENZE DEI GIUDICI ONORARI

Il Tribunale per i minorenni non è Ufficio giudiziario pertinente alla giurisdizione ordinaria, ma con carattere specializzato, al cui funzionamento partecipano, in qualità di  giudici onorari, anche cittadini estranei alla Magistratura (art. 102 Cost.), esperti nelle diverse materie comprese nel diritto minorile (psicologia, pedagogia, neuropsichiatria infantile, criminologia, sociologia, ecc.).

E' questa una delle peculiarità e delle risorse del Tribunale per i Minorenni : la presenza della componente onoraria, dotata di una specifica competenza in discipline umanistiche, psicologiche e pedagogiche, che va ad integrare la competenza tecnico – giuridica del magistrato togato, sia nella trattazione delle cause civili sia nella composizione dei collegi giudicanti, civili e penali.

L'art. 2 del R.D. Legislativo n. 1404 del 1934 prevede la presenza presso il Tribunale per i Minorenni di un componente privato, ossia di "un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia". L'art. 4 del R.D. n. 12 del 1941 definisce il componente privato come esperto, appartenente all'ordine giudiziario.

Quanto al ruolo peculiare che l'ordinamento riserva ai giudici onorari, vanno ricordate regole e principi fondamentali in merito, stabiliti dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Con circolari emesse nel 1995 e nel 2003, il C. S. M. ha precisato che il giudice onorario minorile esprime una situazione di collaborazione con la magistratura da parte di un "cittadino idoneo" per le sue particolari competenze. Pertanto, tale figura deve ricondursi alla previsione del comma 2 dell'art. 102 Cost., che prevede l'istituzione "presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura".

Lo stesso C. S. M., in data 20 maggio 1998, ha precisato che nei collegi misti i giudici togati si distinguono per status ma non per natura e dignità delle funzioni svolte e ha riconosciuto che il possesso di conoscenze scientifiche extragiuridiche è indispensabile non solo nella fase finale della decisione ma anche nell'attività preparatoria di acquisizione delle necessarie informazioni.

Attualmente, si può ritenere che tre sono le aree di competenza del giudice onorario minorile.

1) Area penale.

Nell'udienza preliminare il collegio è composto da 1 giudice togato e da 2 giudici onorari. Nell'udienza dibattimentale, nell'udienza di riesame e nell'udienza di sorveglianza il collegio è composto da 2 giudici togati e da 2 giudici onorari.

Inoltre, l'art. 27 D.P.R. 448/1988 (lettera d delle disposizioni attuative) prevede che, in caso di sospensione del processo e di messa alla prova del minore, il Presidente del collegio possa delegare "ad altro componente del collegio" il compito di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori sociali e il minorenne messo alla prova.

2) Area Civile.

Nelle Camere di Consiglio civili, in cui si tratta in materia di volontaria giurisdizione, adottabilità e contenzioso, il collegio è composto da 2 giudici togati e da 2 giudici onorari.

Anche l'attività istruttoria viene in parte delegata ai giudici onorari, specie in considerazione del crescente carico di procedimenti che investe i Tribunali per i Minorenni, anche per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso, che, com'è noto, è applicabile altroì alle coppie di fatto (Cass. Ord. N. 8362 del 2007), nonché dell'entrata in vigore nel 2007 della parte processuale della legge n. 149 del 2001 in materia di adozione e Affidamento.

3) Amministrativa d'area.

Si tratta della competenza definita dagli artt. 25-29 R.D. Legislativo n.1404 del 1934 e dall'art. 23 della Legge n. 39 del 1975 relativo agli interventi rieducativi nei confronti dei minori "irregolari" per condotta e per carattere, nonché ai cosiddetti prosiegui amministrativi, ossia agli interventi rieducativi nei confronti di soggetti con un' età compresa tra i diciotto e i ventuno anni.

Anche questo settore prevede non solo la partecipazione dei giudici onorari alle udienze collegiali, ma anche l'attività istruttoria nei procedimenti ai quali i giudici onorari vengono di volta in volta delegati.

 

Nome: dott. Umberto di Toppa
Specializzazione: Psicoterapeuta

 

Nome: dott.ssa Tiziana Maiorano
Specializzazione: Psicologa

 

Nome: dott. Francesco Matichecchia
Specializzazione: Sociologo 

 

Nome: dott. Giovanni Paolo Pisconti
Specializzazione: Educatore Sociopedagogico

 

Nome: dott. Giuseppe Romanelli
Specializzazione: Psicologo Pedagogista   

 

Nome: dott. Francesco Paolo Romeo
Specializzazione: Psicologo Pedagogista   

 

Nome: dott.ssa Marida Giuliani
Specializzazione:  Psicologo

 

Nome: dott.ssa Farida Mastrilli 
Specializzazione:  Assistente Sociale

 

Nome: dott.ssa Daniela Marzano

Specializzazione:Avvocato

 

Nome: dott.ssa Roberta Lupo
Specializzazione:  Assistente Sociale

 

Nome: dott. Carlo Palmisano
Specializzazione: Psicologo

 

Nome: dott.ssa Gabriella Chiochia
Specializzazione:  Psicologo

 

Nome: dott.ssa Alessandra Latrofa
Specializzazione: Pedagogista

 

Nome: dott.ssa Marida Giuliani
Specializzazione:  Psicologo

 

Nome: dott. Giuseppe Pesare
Specializzazione:  Sociologo

 

Gli ascolti dei giudici onorari sono ripartiti nei diversi giorni della settimana secondo calendarizzazione periodica

 

 

 

 

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