Secondo quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016, le pubbliche amministrazioni pubblicano gli esiti dei controlli sull’attività amministrativa, tutti gli atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione, la relazione degli Organi di Revisione Amministrativa e Contabile al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al conto consuntivo nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività dell'amministrazioni e degli Uffici.
Organismi Indipendenti di Valutazione, Nuclei di Valutazione o altri Organismi con funzioni analoghe
Secondo quanto previsto dall'articolo 31 del d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano tutti gli atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione.
Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs.97/2016, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano gli atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle Amministrazioni stesse e dei loro Uffici.
https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/organi_di_revisione_amministrativa_contabile
Secondo quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle Amministrazioni e dei loro Uffici.
https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/rilievi_controlli_corte_dei_conti